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I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Voto in Italia presso il Comune di iscrizione elettorale – modalità e scadenze
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, presso il proprio Comune di iscrizione elettorale.
L’opzione deve essere comunicata in forma scritta all’Ufficio consolare competente per territorio entro il 24 gennaio 2026, ossia entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei referendum, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 459/2001 e dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 104/2003.
Per la comunicazione dell’opzione è preferibile utilizzare il modulo fac-simile allegato o quello predisposto dal proprio Ufficio consolare.
Come previsto dalla normativa vigente, è onere dell’elettore verificare che la comunicazione di opzione inviata per posta sia pervenuta all’Ufficio consolare entro i termini stabiliti.
Si allega il modulo per la richiesta.
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Ultimo aggiornamento: 22-01-2026, 13:11

