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E' l'appartenenza di una persona a un determinato Stato.

A chi si rivolge

Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, per residenza o a seguito di adozione (con Decreto Ministeriale o Decreto del Presidente della Repubblica)


Chi può presentare

Può presentare la richiesta: a) il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all’estero. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi; b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre anni ;

c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione ;

d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia;

e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;

f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia.

Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita , per discendenza (jure sanguinis), per beneficio di legge

Acquisizione della cittadinanza italiana per origine

E' cittadino italiano per nascita il figlio con padre o madre italiani.

Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge

Diventa cittadino italiano:

a) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se non segue la cittadinanza dei genitori;

b) il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;

c) il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;

d) il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;

e) il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis);

f) il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell’ex impero austro-ungarico;

g) il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla;

h) il figlio minorenne convivente con il genitore straniero al momento in cui quest'ultimo acquista la cittadinanza italiana.

Cosa serve

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Chi risiede all'estero, puo' presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.


Occorre:

- Estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- Certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- titolo di soggiorno;
- eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Se il rifugiato non puo' produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puo produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.

Costi e vincoli

Costi

- Marca da bollo da Euro 14,62
- versamento di un contributo pari a € 200,00 ( Legge n.94 del 15/07/2009 )

Tempi e scadenze

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto sarà notificato dalla Prefettura del luogo di residenza, o in caso di residenza all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.

Ulteriori informazioni

PREFETTURA DI MODENA
SEDE: Via Martiri della Libertà, 34
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): via Mascherella, 6
- Tel 059 410411 (Centralino)
- Fax 059 410666

E-mail istituzionale: prefettura.modena@interno.it

P.E.C.: protocollo.prefmo@pec.interno.it (per contattarci con la tua PEC)

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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