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Dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, per entrare negli uffici del Comune di Medolla, ogni utente a partire dai 12 anni è tenuto ed esibire il Green Pass “base”, ovvero quello ottenibile da vaccinazione, da guarigione o derivante da tampone negativo in corso di validità. Tale obbligo è stato introdotto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1.

Per presentare denuncia o querela nonché per tutte quelle attività correlate al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di giustizia, da effettuarsi presso il locale Comando di Polizia Locale (vedi successivi punti c) e d), non è invece richiesto il possesso della certificazione verde (DPCM 21 gennaio 2022). Resta fermo il possesso della certificazione verde per tutte le restanti attività.

Dal 1° febbraio 2022 inoltre, l’obbligo di Green Pass Base è richiesto altresì per l’accesso ai servizi postali, bancari, finanziari e attività commerciali.

Il DPCM 21 gennaio 2022 individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso del Green pass, ovvero:

a) Esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui allegato 1 del decreto (riportato sotto)

b) Esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie

c) Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti

d) Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela delle persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Allegato 1 al DPCM 21 gennaio 2022 – Attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), per cui non è richiesto il Green Pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimentari vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Ultimo aggiornamento: 24-10-2023, 16:10